Fatti

Il caso riguarda un reclamo contro la fissazione del termine per il ricorso nella procedura di opposizione ai sensi degli art. 36 e 106 e segg. LEF. La ricorrente aveva omesso il termine per il reclamo contro la fissazione del termine da parte dell'ufficio esecuzioni, a seguito di che l'autorità di vigilanza cantonale aveva emesso una decisione di non entrata in materia. La ricorrente ha quindi sostenuto che anche il termine per il ricorso al giudice dovesse essere considerato come omesso.

Il Tribunale federale ha tuttavia respinto questo argomento. Ha spiegato che l'effetto sospensivo ordinato dall'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 36 LEF comporta che il decorso del termine ricominci da capo dopo la fine della sospensione. Pertanto, in caso di accoglimento del reclamo, l'autorità di vigilanza decide a quale parte fissare il termine per il ricorso al giudice. Una decisione di non entrata in materia o il rigetto del reclamo comporta invece soltanto che rimane in vigore la ripartizione dei ruoli delle parti disposta dall'ufficio esecuzioni.

Legge

Il Tribunale federale aggiunge inoltre che è prassi costante che l'ufficio esecuzioni venga istruito con la decisione finale dell'autorità di vigilanza a fissare nuovamente il termine per il ricorso al giudice. Ciò vale sia per la vecchia versione dell'art. 107 cpv. 1 LEF che per la nuova versione dell'art. 107…