Fatti

Nell'ambito di un'esecuzione avviata da Z. contro S., l'ufficio esecuzioni ha ordinato il pignoramento dello stipendio del debitore fino a 800 fr. al mese a partire da gennaio 1995. Su reclamo del creditore, che richiedeva un aumento del pignoramento a 6'000 fr. al mese o anche di più, il presidente del tribunale distrettuale ha fissato la trattenuta dello stipendio a 2'900 fr. al mese a partire dalla stessa data.

Il debitore ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Corte delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale cantonale, concludendo principalmente per la sua riforma, nel senso del mantenimento del pignoramento dello stipendio a 800 fr., in subordine per la sua annullazione e il rinvio della causa al presidente del tribunale distrettuale. Egli contestava la fondatezza della decisione di quest'ultimo di non includere nel suo minimo vitale l'importo corrispondente al pagamento degli oneri ipotecari della casa familiare occupata da sua madre.

Avendo la Corte cantonale respinto il suo ricorso, il debitore ha fatto ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, concludendo in particolare: "Il pignoramento dello stipendio ordinato a danno del ricorrente è ridotto a un importo che la Giustizia riterrà opportuno, tenendo conto dell'onere costituito dall'obbligo di mantenimento del debitore nei confronti di sua madre".

Legge

La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile. Essa ha infatti ritenuto che, conformemente alla giurisprudenza relativa all'art. 55 cpv. 1 lett. b LOG, le conclusioni che riguardano una…