Fatti
B., C. e D. sono terapisti indipendenti che gestiscono come studio associato un centro terapeutico gestito dalla Fondazione A. Y., che scriveva per la X. AG, ha pubblicato articoli che trattavano presunte irregolarità relative al centro terapeutico. I ricorrenti hanno presentato al giudice unico del Tribunale distrettuale di Zurigo una richiesta di provvedimenti cautelari per vietare ai controricorrenti di ripetere determinate dichiarazioni. La richiesta è stata respinta. Il ricorso dei ricorrenti presso il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo è stato anch'esso respinto.
Con ricorso in materia civile del 6 luglio 2007, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale superiore e di ordinare le misure richieste. I controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Legge
Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso, in quanto presentato in ritardo. I ricorrenti avrebbero dovuto impugnare direttamente con ricorso in materia civile la decisione del Tribunale superiore del 29 marzo 2007, poiché secondo il diritto cantonale non era più disponibile alcuna altra istanza presso la quale avrebbero potuto sollevare ulteriori censure.
L'art. 100 cpv. 6 LTF, che prevede…