Fatti

Il 11 aprile 1990, A. (il convenuto) ha firmato un contratto di garanzia solidale autenticato pubblicamente, in cui si è impegnato nei confronti della Banca X. (l'attrice) a rispondere solidalmente per i crediti dell'attrice nei confronti della Holding Z. fino a un importo massimo di 25 milioni di franchi svizzeri. Il contratto di garanzia stabiliva che si dovesse applicare il diritto svizzero e che eventuali controversie dovessero essere giudicate dai tribunali del Cantone di Zurigo.

Con azione del 1° luglio 1998, l'attrice ha citato in giudizio il convenuto davanti al Tribunale distrettuale di Zurigo per 1 milione di franchi svizzeri oltre agli interessi, in base al contratto di garanzia. Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda per difetto di competenza.

Il Tribunale distrettuale di Zurigo e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Contro la decisione del Tribunale superiore, il convenuto ha interposto ricorso federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del convenuto. Ha affermato che i tribunali zurighesi sarebbero territorialmente competenti in base al foro del luogo di adempimento ai sensi dell'art. 113 LDIP, anche in assenza di una clausola di proroga della competenza.

Il convenuto aveva sostenuto che la validità di un contratto potesse essere decisa solo dai tribunali del foro ordinario, e non dai tribunali del presunto luogo di adempimento. Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto questa opinione. Ha affermato che la competenza del tribunale del luogo di adempimento non dipende…