Fatti
La società X. AG (ricorrente) è una società per azioni con sede ad A., il cui azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione è B. La società Y. AG (controparte nel ricorso) è una società holding con sede a C., che detiene la maggioranza della società [D. AG], un'azienda nel settore della costruzione di macchine utensili di precisione. La X. AG detiene circa il 47% delle azioni della [Y. AG], mentre il resto è detenuto da un numero non meglio precisato di azionisti, di cui una parte significativa appartiene ai fratelli E. e F.
La X. AG ha richiesto al tribunale monocratico in procedura sommaria del distretto di Bülach la nomina di un curatore per la società [Y. AG] ai sensi dell'art. 731b CO. Il motivo è che la [Y. AG] avrebbe rinunciato alla restituzione di un prestito di oltre 15,1 milioni di franchi nei confronti di una società terza (H. AG), il che, secondo la X. AG, avrebbe causato un danno alla sua società controllata D. AG. La X. AG ritiene che il consiglio di amministrazione della [Y. AG], a causa di un conflitto di interessi, non sia in grado di esaminare e far valere le pretese di responsabilità contro gli organi della D. AG.
Legge
Il Tribunale federale ritiene il reclamo della X. AG infondato. Esso afferma che, sebbene il presunto conflitto di interessi a causa della doppia appartenenza organica tra la [Y. AG] e la [D. AG] possa effettivamente esistere, tale circostanza non comporta l'incapacità d'agire del consiglio di amministrazione della [Y. AG] e quindi non costituisce un vizio organizzativo ai sensi dell'art. 731b CO.
La doppia appartenenza organica è ampiamente diffusa nella prassi dei gruppi societari svizzeri ed è giuridicamente ammissibile, al fine di attuare la direzione del gruppo prevista per legge. Pertanto, essa non costituisce un vizio…