Fatti

Il 28 novembre 1974, la Banca Centrale Cooperativa S.A. (la Banca) e Volodia S.A. (Volodia) hanno concluso per telefono un contratto di cambio relativo alla vendita di 50 milioni di lire italiane a tre mesi di termine. La Banca ha chiesto una copertura di circa il 20% del prezzo di vendita, ma Volodia non ha dato seguito a questa richiesta. La Banca ha successivamente confermato per iscritto i termini dell'accordo, ma Volodia non ha restituito la copia del contratto firmata. Dopo diversi solleciti della Banca, Volodia ha infine negato l'esistenza del contratto. La Banca ha quindi venduto le lire e ha avviato un'azione di pagamento contro Volodia. Il Tribunale civile del distretto di Losanna e la Camera di ricorso del Tribunale cantonale vodese hanno respinto l'azione della Banca, ritenendo che il contratto non fosse stato concluso a causa del disaccordo sulla copertura richiesta dalla Banca.

Legge

1. Il Tribunale federale ritiene che le parti si fossero accordate su tutti gli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, scadenza). La richiesta di copertura formulata dalla Banca non era un elemento essenziale, soggettivamente o oggettivamente, per nessuna delle parti. Pertanto, in conformità con l'art. 2 cpv. 1 CO, il contratto deve essere considerato concluso nonostante il disaccordo su questo punto secondario, poiché le parti non avevano riservato ulteriori negoziati su questo argomento. 2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 2 cpv. 1 CO si…