Fatti

[L.] è l'unico amministratore sia della società [L. AG] che della società P. AG. La società [L. AG] è l'ufficio di revisione della società H. AG. La società [P. AG] ha richiesto all'Ufficio del registro di commercio del Cantone di Zurigo di iscrivere la società [H. AG] come suo ufficio di revisione nel registro di commercio. L'Ufficio del registro di commercio ha rifiutato l'iscrizione con la motivazione che l'indipendenza dell'ufficio di revisione richiesta dall'art. 727c CO non era evidentemente data.

Il ricorso della società [P. AG] contro questa decisione è stato respinto dalla Direzione della giustizia del Cantone di Zurigo. La società [P. AG] ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Direzione della giustizia, che è stato respinto dal Tribunale federale.

Legge

Secondo l'art. 727c cpv. 1 CO, i revisori devono essere indipendenti dal consiglio di amministrazione e da un azionista di maggioranza. Il nuovo diritto va oltre il precedente e si rivolge già contro relazioni esterne che possono dare l'impressione di parzialità.

Nel caso in questione, è certo che [L.] è l'unico amministratore sia della società [P. AG] che della società L. AG. È inoltre indiscusso che la società [L. AG] revisiona la società H. AG. Se la società [H. AG] fosse iscritta come ufficio di revisione della società [P. AG], dovrebbe revisionare una società la cui amministrazione è…