Fatti
Il caso riguarda una persona nata nel 1982 di nome P., a cui l'ufficio AI di Berna aveva concesso, con decisione del 10 settembre 1996, un contributo per vitto e alloggio fuori sede per la durata di un anno al fine di garantire il passaggio dalla scuola speciale alla scuola pubblica. La decisione precisava che non era possibile prorogare tale concessione di contributo.
Il 25 ottobre 1997, i genitori di P. hanno richiesto la proroga del contributo. L'ufficio AI, con decisione del 9 aprile 1998, non è entrato nel merito, in quanto secondo le disposizioni regolamentari vigenti non era possibile una proroga.
Contro questa decisione, la famiglia ha presentato ricorso, che il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna, con sentenza del 3 dicembre 1998, ha accolto e rinviato la questione all'ufficio AI per una valutazione nel merito.
Di conseguenza, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che la giurisprudenza relativa all'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI si riferiva sempre solo a casi con precedente rifiuto della prestazione. Essa mira a evitare che l'amministrazione debba occuparsi ripetutamente di domande di rendita identiche e non adeguatamente motivate.
Il Tribunale federale non vede motivo di applicare per analogia questa giurisprudenza anche nei casi in cui una prestazione sia stata concessa, ma limitata nel tempo. Secondo la prassi, in linea di principio non è ammissibile concedere prestazioni permanenti future solo per un periodo di tempo limitato.
Eccezioni a questo principio generale possono essere prese in…