Fatti

Il ricorrente soffre di una sindrome psico-organica precoce (POS) e ha ricevuto dall'assicurazione invalidità le necessarie misure mediche per il trattamento, inclusa la terapia psicomotoria per due anni. I genitori del ricorrente hanno fatto svolgere la terapia psicomotoria dalla signora P., che tuttavia non possedeva l'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. Pertanto, la cassa di compensazione del Cantone di Soletta ha rifiutato di assumere i costi di questa terapia.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto innanzitutto chiarire se la terapia psicomotoria debba essere classificata come misura medica o come misura pedagogico-terapeutica. È giunto alla conclusione che in questo caso la terapia presenta prevalentemente elementi pedagogico-terapeutici e deve quindi essere qualificata come misura pedagogico-terapeutica nell'ambito dell'insegnamento speciale.

Tuttavia, per le misure pedagogico-terapeutiche nell'ambito dell'insegnamento speciale non esiste un requisito di autorizzazione federale per il fornitore di prestazioni. Tuttavia, il diritto cantonale può prevedere un'autorizzazione all'esercizio della professione. Nel Cantone di Soletta, l'esercizio della professione di personale…