Fatti
La ricorrente Colette M. ha lavorato presso la ditta G. AG dal 1° aprile alla fine di luglio 1985 ed era assicurata presso la Cassa pensioni della sua azienda, la Fondazione collettiva LPP della Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft per la previdenza professionale nel Cantone di Friburgo (di seguito: Fondazione collettiva), per un salario annuo di Fr. 35'750.-- per l'importo di Fr. 19'190.--. Dal 19 agosto 1985 al 31 dicembre 1986 ha lavorato part-time come impiegata commerciale presso la ditta L., dove era assicurata presso la Fondazione collettiva LPP della Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft.
A causa della sua malattia (morbo di Crohn), Colette M. si è annunciata all'Assicurazione invalidità il 4 aprile 1987 per richiedere prestazioni. La Commissione dell'Assicurazione invalidità ha concluso il 3 agosto 1987 che l'assicurata era invalida al 50% dal termine del periodo di attesa di 360 giorni a partire da agosto fino alla fine di ottobre 1986 e successivamente al 100% fino al 31 luglio 1988.
Colette M. ha richiesto alla Fondazione collettiva il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 50% a partire da agosto 1986 e del 100% a partire da novembre 1986. La Fondazione collettiva ha negato qualsiasi obbligo di prestazione, in quanto Colette M. non era più assicurata presso di essa ai sensi dell'art. 23 LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo l'art. 23 LPP, il diritto alle prestazioni di invalidità spetta alle persone che sono invalide almeno al 50% ai sensi dell'Assicurazione invalidità e che erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità. L'assicurazione obbligatoria inizia con l'inizio del rapporto di lavoro e termina quando il…