Fatti
La Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni ha attribuito all'impresa Bosi un grado di rischio più elevato con decisione del 21 ottobre 1982. Il 27 giugno 1983, la commissione di ricorso IV del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale ha respinto il ricorso presentato dall'impresa e precisato che la sua decisione era definitiva e vincolante per i tribunali (art. 105 LAINF). Questa decisione è stata notificata all'impresa il 14 maggio 1984.
L'impresa Bosi ha interposto un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione, chiedendone l'annullamento. La Cassa nazionale ha concluso principalmente per l'irricevibilità del ricorso, in subordine per il suo rigetto.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che, sotto il regime della LAINF, la via del ricorso di diritto amministrativo non fosse aperta contro le decisioni delle commissioni di ricorso del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale relative all'attribuzione di un'impresa a una classe di rischio, in quanto tali decisioni erano considerate definitive (art. 105 LAINF).
Sebbene le nuove disposizioni della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 1984 prevedano un ricorso di diritto amministrativo contro questo tipo di decisioni, il Tribunale federale ha ritenuto che…