Fatti

L'attore Imstepf vendette all'imputato Weger un impianto di lavorazione della ghiaia. Secondo il contratto, l'imputato garantiva una resa oraria di 12 m3. Tuttavia, un esperto nominato congiuntamente dalle parti constatò che la capacità effettiva dell'impianto era al massimo di 4 m3 all'ora. Di conseguenza, l'attore chiese una riduzione del prezzo di acquisto, richiesta respinta dall'imputato, che invece richiese una perizia supplementare.

Quando, nel settembre 1958, l'attore intraprese azioni per sostituire l'impianto, l'imputato ottenne dal giudice competente un'ingiunzione cautelare che vietava all'attore di apportare modifiche all'impianto esistente. La perizia supplementare effettuata giunse tuttavia allo stesso risultato della prima perizia, a seguito di che il giudice revocò l'ingiunzione cautelare.

Successivamente, l'attore citò in giudizio l'imputato per un risarcimento danni di 50.000 franchi a causa del ritardo nei lavori di ristrutturazione provocato dall'ingiustificata ingiunzione cautelare. Il Tribunale cantonale del Vallese respinse la domanda, e l'attore presentò ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinse il ricorso dell'attore. Esso ha affermato che l'attore aveva fondato la sua richiesta di risarcimento danni non su una disposizione del diritto processuale cantonale, bensì esclusivamente sul diritto civile federale (art. 41 segg. CO, art. 2 CC). Pertanto, il Tribunale federale non poteva esaminare la questione di un'eventuale responsabilità ex lege secondo il diritto processuale cantonale.

Per quanto riguarda il diritto civile federale, il Tribunale federale ha negato l'illiceità del comportamento dell'imputato. Sebbene l'ingiunzione cautelare non fosse giustificata dal punto di vista sostanziale, in quanto la perizia supplementare aveva confermato le conclusioni della prima perizia, l'imputato aveva il…