Fatti
G., nato nel 1955, soffre dalla nascita di malformazioni multiple della cintura scapolare, degli avambracci e delle mani, nonché di un difetto cardiaco (sindrome da talidomide). L'assicurazione invalidità ha concesso a G. diverse prestazioni dopo diverse richieste, tra cui a partire dal 1° febbraio 1989 una rendita d'invalidità parziale e a partire dal 12 settembre 1991 con effetto retroattivo dal 1° febbraio 1989 un'indennità per persona bisognosa di assistenza in caso di lieve bisogno di assistenza.
G. ha richiesto il pagamento retroattivo dell'indennità per persona bisognosa di assistenza a partire dal 1° marzo 1973. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha accolto il ricorso e stabilito che G. ha diritto a contributi di assistenza per minorenni dal 1° aprile 1971 al 23 febbraio 1973 e a partire dal 1° marzo 1973 a un'indennità per persona bisognosa di assistenza.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha presentato ricorso di diritto amministrativo e ha chiesto che a G. l'indennità per persona bisognosa di assistenza venga corrisposta solo con effetto retroattivo di cinque anni dalla data della richiesta dell'8 febbraio 1990.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che secondo la giurisprudenza finora seguita, una richiesta sufficientemente motivata produce effetti solo per cinque anni e che pertanto deve essere rispettato un termine di decadenza di cinque anni a partire da tale richiesta. Tuttavia, con la sentenza DTF 116 V 273 questa prassi è stata modificata, riconoscendo in linea di principio un effetto illimitato alla richiesta di prestazioni.
Il tribunale constata tuttavia che questo effetto illimitato non può prodursi se…