Fatti

Il 1° gennaio 1979, A. in qualità di proprietario del fondo e B. nonché C. hanno concluso un "contratto di utilizzo di erba, fieno e frutta" relativo a un fondo. Gli usufruttuari B. e C. si sono impegnati a curare il fondo in modo professionale, a concimarlo, a prendersi cura degli alberi da frutto nonché a mantenere in ordine la recinzione e gli accessi.

Alla fine di dicembre 1980 il rapporto contrattuale è stato sciolto, con A. che ha fatto valere un risarcimento danni per la trascuratezza dell'impianto di frutteto. In qualità di cessionaria, la società D. AG ha presentato il 12 dicembre 1980 presso il Tribunale distrettuale di Zurigo una domanda contro B. e C., inizialmente per Fr. 5'051.20 e successivamente estesa a Fr. 9'275.10 oltre agli interessi.

Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha respinto la domanda per mancanza di motivazione. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo e il Tribunale di Cassazione hanno confermato questa decisione. La parte attrice ha quindi interposto appello contro la sentenza del Tribunale superiore, che il Tribunale federale ha respinto.

Legge

Il Tribunale federale afferma che in linea di principio il diritto federale materiale decide se una pretesa è sufficientemente motivata dalle allegazioni di fatto di una parte. Tuttavia, al diritto processuale cantonale rimane riservato se ammettere un completamento della motivazione nel procedimento probatorio o se richiedere già nel procedimento principale una motivazione che consenta la verifica delle allegazioni di fatto nel procedimento probatorio.

Nel caso in esame, la parte attrice ha giustificato l'importo del danno rivendicato esclusivamente con il riferimento alla…