Fatti

La banca Y., società in accomandita, è stata messa in liquidazione concordataria con sentenza del 23 novembre 1978. Il 27 aprile 1982, i liquidatori hanno invitato i creditori a cedere loro le eventuali pretese di risarcimento danni contro la fiduciaria X. S.A., istituto incaricato della revisione bancaria, affinché la banca in liquidazione potesse farle valere a nome della massa e a sue spese. Venticinque creditori hanno ceduto i loro crediti alla banca in liquidazione.

La banca in liquidazione ha quindi intentato un'azione di risarcimento danni contro X. S.A. a nome dei creditori cedenti. Il Tribunale federale ha dovuto esaminare la validità di queste cessioni di crediti.

Legge

Secondo il Tribunale federale, le cessioni di crediti effettuate in questo caso sono nulle. Infatti, la giurisprudenza consolidata nell'ATF 106 Ib 357 prevede che le pretese di risarcimento danni dei creditori nei confronti di terzi responsabili del danno subito non fanno parte della massa da liquidare, ma appartengono ai creditori stessi. La banca in liquidazione non può quindi avvalersi di questi crediti.

Sebbene i creditori abbiano ceduto i loro diritti alla banca in liquidazione, queste cessioni sono nulle in quanto mirano ad aggirare la giurisprudenza sopra citata e a consentire alla banca di esercitare essa stessa diritti che…