Fatti

Il caso riguarda una pensionata nata nel 1924 (N.), che percepisce prestazioni complementari alla rendita AVS dal 1° marzo 1988. La Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo ha effettuato un ricalcolo retroattivo delle prestazioni complementari a seguito di un'eredità che N. aveva accettato nel 1988. La Cassa ha ritenuto che N. non avesse potuto dimostrare il consumo del patrimonio di complessivi Fr. 148'125.-- che le era stato devoluto, motivo per cui ha incluso tale importo come patrimonio ipotetico nel calcolo delle prestazioni complementari.

N. ha presentato un ricorso contro le decisioni della Cassa di compensazione. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha annullato le decisioni e rinviato il caso all'amministrazione per un nuovo calcolo retroattivo delle prestazioni complementari a partire dal 1° novembre 1988. La Cassa di compensazione ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che nel campo delle prestazioni complementari vige il principio secondo cui devono essere presi in considerazione solo i redditi effettivamente percepiti e i valori patrimoniali disponibili senza restrizioni dal beneficiario della prestazione. Una deroga a questo principio si verifica quando l'assicurato ha rinunciato a un patrimonio senza obbligo giuridico e senza…