Fatti
La signora M. aveva affittato un ristorante a D. dalla signora G. Divergenze tra le parti hanno portato nel 1995 a cinque procedimenti davanti all'autorità di conciliazione del distretto di Oberlandquart. Il 29 novembre/13 dicembre 1995 l'autorità ha constatato che su alcune richieste delle parti non è stato raggiunto un accordo, che due licenziamenti della locatrice erano nulli e un terzo valido, e ha prorogato il contratto di locazione fino al 30 aprile 1996. Queste conclusioni sono state comunicate alle parti il 14 dicembre 1995 e ricevute dalla conduttrice (attrice) il 18 dicembre 1995.
Il 1° febbraio 1996 la signora M. ha adito il tribunale distrettuale di Oberlandquart per far annullare le decisioni dell'autorità di conciliazione e accogliere le sue richieste. Il tribunale distrettuale il 22 febbraio 1996 non è entrato nel merito della domanda, in quanto il termine legale federale di cui all'art. 274f cpv. 1 CO era scaduto, poiché le disposizioni cantonali sulle vacanze giudiziarie non trovavano applicazione.
Un ricorso dell'attrice contro questa decisione è stato respinto dalla commissione del tribunale cantonale dei Grigioni il 23 aprile 1996. Contro questa sentenza l'attrice ha interposto appello, respinto dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che la determinazione del termine di impugnazione di cui all'art. 274f cpv. 1 CO avviene esclusivamente secondo il diritto federale e che le disposizioni…