Fatti
A. non ha presentato dichiarazioni fiscali o le ha presentate in modo incompleto per gli anni fiscali 2010 e 2011. Dopo una denuncia spontanea nel 2013, ha successivamente dichiarato i redditi da capitale gravati da ritenute alla fonte estere e ha richiesto l'imputazione forfettaria delle imposte. L'ufficio cantonale delle imposte ha respinto le richieste, a seguito di che A. ha presentato ricorso.
B. Il Tribunale cantonale delle imposte del Canton Zurigo ha accolto il ricorso e ha fissato gli importi da rimborsare per l'imputazione forfettaria delle imposte per il 2010 e il 2011.
C. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale delle imposte e il ripristino delle decisioni di rimborso dell'ufficio cantonale delle imposte.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'AFC. Ha affermato che la mancata dichiarazione nella procedura ordinaria di tassazione non comporta la decadenza del diritto all'imputazione forfettaria delle imposte. Lo scopo dell'imputazione forfettaria è…