Fatti

Il 1° maggio 1987, il Presidente del Tribunale distrettuale II di Lucerna-Campagna ha obbligato P. a versare alla moglie e ai due figli un contributo di mantenimento complessivo di Fr. 3'700.-- mensili a decorrere dal 1° aprile 1987. Il 14 aprile 1988, il Tribunale cantonale di Lucerna ha fissato retroattivamente i contributi di mantenimento a un totale di Fr. 4'300.-- mensili a decorrere dal 1° aprile 1987. Poiché P. aveva pagato secondo la sentenza del Presidente del Tribunale distrettuale fino alla decisione del Tribunale cantonale, si era creata una differenza di Fr. 7'226.-- di contributi pagati in eccesso.

Per saldare questa differenza, P. ha iniziato a compensare l'importo pagato in eccesso con i contributi di mantenimento dovuti in base alla sentenza del Tribunale cantonale. Per il mese di giugno 1988, ha inizialmente versato alla moglie solo l'importo di Fr. 900.--. La moglie ha quindi intrapreso un'esecuzione forzata nei confronti del marito P. per la somma ancora dovuta, a seguito della quale il Presidente del Tribunale distrettuale III di Lucerna-Campagna ha concesso alla moglie l'esecuzione definitiva per Fr. 2'400.-- oltre agli interessi.

P. ha presentato un ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dal Tribunale cantonale di Lucerna il 5 gennaio 1989. Successivamente, P. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in base a una disposizione di legge esplicita, il giudice nel procedimento di esecuzione forzata può riconoscere l'eccezione di estinzione solo se è fornita la prova documentale. Se l'estinzione si basa sulla compensazione con un credito reciproco, il credito del debitore deve essere comprovato da una sentenza giudiziaria o da un riconoscimento incondizionato della controparte.

Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato ricevute di pagamento che dimostrano di aver pagato complessivamente Fr. 7'226.-- in più alla controparte rispetto a quanto obbligato dalla sentenza del Tribunale cantonale. Tuttavia, ciò non costituisce la prova documentale richiesta dell'esistenza di un credito reciproco. I documenti presentati dimostrano solo che il ricorrente ha effettuato alcuni pagamenti in eccesso, ma non che gli spetti un credito reciproco per questo motivo.

Inoltre, si deve tener conto…