Fatti

La signora L., nata nel 1949, ha lavorato presso la società B. AG dal 1° aprile 1990 ed è stata ammessa in tale data alla previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria presso la Cassa Pensioni per l'Artigianato, il Commercio e l'Industria (PKG). Nel maggio 1995, la signora L. ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico presso l'ospedale S. a causa della malattia di Crohn e dal 16 al 25 gennaio 1996 è stata nuovamente ricoverata presso lo stesso ospedale per la medesima patologia. Con certificato del 13 marzo 1996, il suo medico di famiglia ha comunicato alla Providentia Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, il riassicuratore della cassa pensioni, che la signora L. soffre di malattia di Crohn dal 1980. Il 26 aprile 1996, la Providentia ha scritto alla cassa pensioni che, sulla base della documentazione esaminata ai fini della verifica del diritto alle prestazioni assicurative, risulta che l'assicurata, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione del 5 aprile 1990, aveva commesso una violazione dell'obbligo di dichiarazione, omettendo di comunicare un fatto rilevante per il rischio. Con lettera del 1° maggio 1996, la cassa pensioni ha comunicato alla signora L. che, a causa della violazione dell'obbligo di dichiarazione, le avrebbe erogato solo le prestazioni minime previste dalla previdenza professionale obbligatoria.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la violazione dell'obbligo di dichiarazione e le sue conseguenze nell'ambito della previdenza professionale più ampia sono valutate in base alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di previdenza. In assenza di norme specifiche, si applicano per analogia gli art. 4 e seguenti della Legge sul contratto di assicurazione (LCA). L'istituto di previdenza può recedere dal contratto di previdenza entro quattro settimane dalla conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione.

Il Tribunale federale ha…