Fatti

In una controversia pendente presso il Tribunale del lavoro di Bremgarten/AG, la ricorrente G. ha presentato un reclamo di ispezione contro un'ordinanza di citazione del presidente del Tribunale del lavoro. La Commissione di ispezione del Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto il reclamo e ha imposto alla ricorrente le spese processuali per un totale di Fr. 70.-. Contro questa decisione, la signora G. ha presentato un ricorso di diritto pubblico chiedendo l'annullamento della decisione sulle spese.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CO, nelle controversie derivanti dal contratto individuale di lavoro fino a un valore della controversia di Fr. 5'000.-, alle parti non possono essere imposte - salvo in caso di condotta temeraria del processo - né tasse né spese del tribunale. Questa regola si applica a tutti i gradi di giudizio e a tutte le istanze, quindi non solo nel procedimento principale, ma anche nelle controversie su questioni processuali accessorie. In caso…