Fatti
Il ricorrente [L.] ha scontato diverse pene detentive per furto tra il 1974 e il 1981. Il 14 febbraio 1986, il Tribunale penale di Basilea Campagna lo ha condannato a 12 mesi di carcere per lesioni personali gravi intenzionali, in quanto nel 1985 aveva accoltellato all'addome una prostituta. Il 4 novembre 1989, [L.] ha cercato una prostituta per infliggerle 37 ferite da taglio e da punta, causandone il decesso. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo lo ha condannato il 5 marzo 1992 per omicidio a 17 anni di reclusione, ordinando una misura ambulatoriale ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 CP durante l'esecuzione della pena.
A seguito dei ricorsi per nullità presentati da [L.] e dal Pubblico Ministero, il Tribunale federale ha annullato la decisione e rinviato il caso al Tribunale superiore per un nuovo giudizio. Quest'ultimo ha riconosciuto [L.] colpevole di omicidio il 13 dicembre 1995 e lo ha condannato a 16 anni di reclusione, ordinando nuovamente una misura ambulatoriale ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 CP.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, in caso di grave infermità mentale prossima all'incapacità di intendere e di volere, la pena adeguata alla colpevolezza può essere solo relativamente lieve. Tuttavia, il fattore della pericolosità dell'autore non può essere considerato mediante una pena detentiva sproporzionatamente lunga, ma eventualmente attraverso l'imposizione di un internamento ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 CP.
Il giudice precedente non ha sufficientemente considerato la ridotta capacità di discernimento del ricorrente, prossima all'incapacità di intendere e di volere, e il limitato rischio di recidiva. Pertanto, la pena detentiva è stata fissata in modo contrario al diritto federale. Il Tribunale federale accoglie il ricorso su questo punto e…