Fatti

Il Tribunale federale ha dovuto decidere su un ricorso contro il risultato della votazione popolare federale del 14 giugno 2015 sulla modifica della legge federale sui radio e televisioni (LRTV). I ricorrenti hanno chiesto un riconteggio a livello nazionale del risultato, poiché il risultato era stato molto risicato.

Il Parlamento federale aveva approvato il 26 settembre 2014 diverse modifiche alla LRTV, contro le quali era stato lanciato un referendum. La votazione si è svolta il 14 giugno 2015 e il risultato ufficiale provvisorio ha mostrato un'accettazione della proposta con 1'128'369 voti a favore e 1'124'673 voti contrari, con una partecipazione del 42,8%.

I ricorrenti hanno presentato ricorso contro la votazione ai governi dei cantoni di Basilea Campagna e Zurigo, che tuttavia sono stati respinti. Di conseguenza, i ricorrenti si sono rivolti al Tribunale federale, che ha respinto i ricorsi.

Legge

Il Tribunale federale ha motivato la sua decisione affermando che un diritto generale e incondizionato alla riconteggio dei risultati elettorali risicati non può essere dedotto dall'art. 34 cpv. 2 Cost. Un obbligo di riconteggio diretto dalla Costituzione federale esiste solo in quei casi in cui il cittadino può indicare punti concreti che fanno supporre un'errata conta o un comportamento illegale degli organi competenti.

Il Tribunale federale ha affermato che l'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP non deve essere interpretato nel senso che esista un diritto generale e incondizionato alla riconteggio di un risultato elettorale molto risicato, anche se non ci sono indizi esterni che facciano supporre che non sia stato contato correttamente. Al contrario, un tale diritto è dato solo se ci sono anche indizi esterni che facciano supporre che non sia stato contato correttamente.

Il…