Fatti
Il 1° luglio 1994, X. e Y., insegnanti in un ciclo di orientamento senza essere in possesso di una formazione universitaria, hanno chiesto al Consiglio di Stato del Cantone del Vallese di constatare in una decisione formale impugnabile che la differenza salariale esistente tra i maestri in possesso di un titolo universitario e quelli che non ne sono in possesso viola il principio di parità di trattamento. Il Consiglio di Stato ha rifiutato di prendere questa decisione, ritenendo che la competenza di fissare il trattamento salariale dei maestri del ciclo di orientamento spettasse al legislatore cantonale.
X. e Y. hanno fatto ricorso contro questa decisione presso la Corte di diritto pubblico del Tribunale cantonale del Cantone del Vallese. Quest'ultima ha respinto il loro ricorso principale che chiedeva il rinvio della causa al Consiglio di Stato e ha considerato irricevibili le loro conclusioni sussidiarie. Ha trasmesso la causa al Dipartimento dell'istruzione pubblica come oggetto di sua competenza e non ha percepito spese giudiziarie né assegnato un'indennità a titolo di spese ai ricorrenti.
X. e Y. hanno quindi fatto ricorso al Tribunale federale per violazione dell'art. 4 Cost., invocando la violazione del divieto di diniego di giustizia formale e materiale.
Legge
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata costituisse una decisione incidentale, sia nel suo pronunciamento principale che rinvia la causa al Dipartimento dell'istruzione pubblica, sia in quello accessorio relativo alle spese.
Secondo la giurisprudenza, una decisione incidentale non comporta un danno irreparabile per l'interessato se non gli causa un pregiudizio di natura giuridica che una decisione favorevole sul merito non farebbe scomparire…