Fatti
Il ricorrente B. era impiegato come avvocato ad Appenzello dal 1° settembre 1997 e socio di uno studio legale dal 1° maggio 2001. Il 28 febbraio 2001 aveva richiesto l'autorizzazione per l'autenticazione pubblica nel Cantone di Appenzello Interno. Il Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno respinse la domanda il 15 maggio 2001, in quanto B. non era residente nel Cantone e quindi non soddisfaceva i requisiti del regolamento cantonale. Il Tribunale Cantonale di Appenzello Interno confermò questa decisione il 20 novembre 2001.
Legge
Il Tribunale Federale ha deciso che l'obbligo di residenza per i notai nel Cantone di Appenzello Interno è compatibile con la libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 24 Cost. L'autenticazione pubblica rappresenta un'attività sovrana che può essere regolamentata dal Cantone. Sebbene la libertà di stabilimento sia in linea di principio protetta, può essere limitata alle condizioni di cui all'art. 36 Cost. L'interesse pubblico a un forte legame della persona che autentica con la comunità giustifica in questo caso l'obbligo di residenza.
Il Tribunale Federale ha…