Fatti
Il 14 agosto 1957, Theresia Leier, che all'epoca era fidanzata con Ernst Kessler e nel frattempo ha sposato quest'ultimo, ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Weinfelden una denuncia per diffamazione contro Michaela Boltshauser. A prova del comportamento addebitato alla convenuta, la ricorrente si è richiamata alla testimonianza di Kessler. La convenuta ha respinto tale testimone in base all'art. 258, comma 1, n. 1 del Codice di procedura civile del Cantone di Turgovia, secondo il quale i fidanzati e i coniugi del testimone possono essere esclusi dalla testimonianza su richiesta della controparte.
La Commissione giudiziaria di Weinfelden ha accolto la richiesta di ricusazione, ha rinunciato all'audizione di Kessler e ha respinto la denuncia. Il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha confermato questa decisione. La ricorrente ha quindi presentato un ricorso per nullità presso la Corte di Cassazione del Tribunale federale.
Legge
La Corte di Cassazione afferma che, nei procedimenti penali federali da giudicare da parte delle autorità cantonali, ai sensi dell'art. 247, comma 3 CPP e dell'art. 365, comma 1 CP, la procedura si svolge secondo il diritto cantonale, a meno che il diritto federale non disponga diversamente. Ciò tuttavia non significa che il principio del libero apprezzamento della prova sancito dall'art. 249 CPP non sia applicabile.
La Corte di Cassazione chiarisce che le disposizioni cantonali che escludono determinate persone dalla testimonianza per motivi di parzialità violano il principio del libero apprezzamento della prova ai sensi dell'art. 249 CPP. Questo principio richiede che l'autorità decidente esamini e valuti di volta in volta la forza persuasiva dei singoli mezzi di prova in base alle circostanze concrete.
Tuttavia, l'art. 249 CPP non riguarda le limitazioni probatorie che derivano dal fatto che il diritto cantonale, per motivi diversi dall'apprezzamento della prova, non ammette o ammette solo a determinate…