Fatti

[Y.] e X. si sono sposati nel 1985 e hanno quattro figli comuni: L. (nato il 15.02.1986), G. (nato il 24.02.1987), F. (nato il 03.04.1989) e T. (nato il 02.03.1991). Dopo l'avvio del procedimento di divorzio il 18.11.1998, il Presidente del Tribunale distrettuale di Unterlandquart il 03.02.2000 ha assegnato i figli alla cura e all'educazione della madre [Y.] per la durata del procedimento e li ha posti sotto la sua esclusiva custodia. A X. è stato concesso un diritto di visita ed è stato obbligato a pagare gli alimenti. Contro questa decisione, X. ha presentato un reclamo, respinto dal Comitato del Tribunale distrettuale di Unterlandquart il 03.05.2000.

X. ha ora presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, tra l'altro per violazione dell'art. 9 Cost., e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di diritto pubblico e annulla la sentenza impugnata.

Ai sensi dell'art. 144 cpv. 1 CC, i genitori devono essere personalmente ascoltati quando vengono prese decisioni sui figli. Ai sensi del cpv. 2 della stessa disposizione, anche i figli devono essere personalmente ascoltati dal tribunale o da una terza…