Fatti
H., nata nel 1987, è gravemente disabile fisicamente e mentalmente dalla nascita e per questo percepisce varie prestazioni dall'assicurazione invalidità. A causa di difficoltà nell'entrata e nel trasporto del passeggino, che pesa circa 22 kg e rimane ingombrante anche quando piegato, i genitori dell'assicurata hanno sostituito il loro veicolo con un "Renault Espace". Per poter trasportare H., che è piuttosto pesante e non può tenere da sola la testa, nel passeggino con l'auto, i suoi genitori hanno fatto installare sul Renault Espace una rampa telescopica e un fissaggio per sedia a rotelle con vite. La richiesta di assunzione dei costi per questa modifica del veicolo a motore (Fr. 1'200.-) è stata respinta dall'assicurazione invalidità.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'assunzione dei costi per modifiche di veicoli a motore dovute all'invalidità ai sensi del punto 10.05 dell'ordinanza sull'assegnazione di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione invalidità (allegato HVI) non presuppone che l'assicurato possa guidare il veicolo da solo. È irrilevante se esista o meno un diritto alla motorizzazione ai sensi dei punti 10.01*-10.04* dell'allegato HVI.
L'attrezzatura del Renault Espace di proprietà dei genitori della ricorrente con una rampa telescopica e un fissaggio per sedia a rotelle con vite può essere considerata una modifica di veicoli a motore dovuta all'invalidità ai sensi del punto 10.05 dell'allegato HVI. I costi sostenuti…