Fatti

Urs S., nato nel 1964, ha subito un incidente il 18 gennaio 1988 durante un corso di ripetizione militare, riportando vari infortuni. A partire dal 1° marzo 1989, l'assicurazione militare gli ha corrisposto un'indennità per perdita di guadagno del 30%. Il 13 dicembre 1989, ha accettato una proposta dell'assicurazione militare di pagargli un'indennità per integrità del 5%.

In considerazione degli effetti sull'attività lavorativa dell'incapacità al lavoro, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM) - d'intesa con l'assicurato - ha disposto una perizia economica, presentata il 31 agosto 1990. Di conseguenza, l'UFAM ha comunicato all'assicurato che sarebbe stato indennizzato per la limitazione medico-teorica della sua capacità lavorativa del 30% sotto forma di indennità giornaliera fino al 31 dicembre 1990, mentre ulteriori prestazioni a partire da tale data sarebbero state escluse. Contro questa proposta, l'assicurato ha presentato un ricorso, chiedendo che gli venisse corrisposta una rendita d'invalidità sulla base di una incapacità lavorativa del 20%.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'assicurato aveva diritto di partecipare al colloquio con l'esperto, al fine di discutere le sue obiezioni alla perizia. Sebbene l'amministrazione possa contattare l'autore della perizia dopo la sua presentazione per chiarire punti poco chiari, essa deve tuttavia rispettare i diritti procedurali dell'assicurato.

Il tribunale ha affermato che l'amministrazione non avrebbe dovuto condurre il…