Fatti
L'assicurato nato il 6 luglio 1972 soffre di disturbi motori dovuti alla neurofibromatosi di Recklinghausen con stato post-exeresi di un neurinoma dell'ottico destro e macrocefalia. L'assicurazione invalidità ha concesso l'autorizzazione dei costi per la terapia psicomotoria a partire dal 5 marzo 1979 "fino a nuovo avviso alla fine dell'anno scolastico 1979/80". Una richiesta di proroga di questa disposizione è stata respinta dalla Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo con la motivazione che l'autorizzazione dei costi per la terapia psicomotoria può essere concessa solo fino all'ottavo anno di età e solo se i disturbi psicomotori sono riconducibili a disturbi cerebrali congeniti ai sensi del punto 390 GgV.
La Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo ha obbligato la Cassa di compensazione a pagare la terapia psicomotoria necessaria a causa dei difetti congeniti di cui al punto 481 GgV (neurofibromatosi) fino a settembre 1980.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione di prima istanza e il ripristino della decisione della Cassa del 30 maggio 1980.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la terapia psicomotoria come misura medica ai sensi dell'art. 13 LAI deve essere concessa non solo per i difetti congeniti di cui ai punti 390 e 404 GgV, ma anche per le psicosi primarie precoci (punto 401 GgV). Essa viene inoltre presa in considerazione per le paralisi cerebrali (non congenite) conseguenti a tumori cerebrali (punto 384 GgV) o a neurofibromatosi (punto 481 GgV), a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti per il punto 390 GgV.
Se una…