Fatti

H., nato nel 1976, ha iniziato a percepire indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione a partire dal 18 aprile 2001. Il 17 maggio 2001 si è infortunato in seguito a una caduta all'indietro dal pianale di un furgone durante lo scarico di pietre su un cantiere dell'azienda X. L'azienda X. era affiliata all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria presso la Winterthur Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft (Winterthur). Inizialmente la Winterthur ha erogato le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, ma in seguito le ha richieste all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), in quanto H. al momento dell'infortunio era disoccupato e quindi assicurato presso la SUVA. Tuttavia, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha deciso che la SUVA era competente per l'infortunio. Contro questa decisione, la SUVA ha presentato un ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che H. al momento dell'infortunio del 17 maggio 2001 era disoccupato ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni delle persone disoccupate (OAAC) e quindi assicurato presso la SUVA. Tuttavia, H. soddisfaceva anche i requisiti dell'art. 6 cpv. 1 OAAC, secondo il quale l'assicuratore dell'azienda interessata eroga le prestazioni in caso di conseguimento di un reddito intermedio da attività lucrativa dipendente. Sebbene H. non abbia ricevuto alcuna retribuzione per la sua attività di quattro giorni…