Fatti
Il 5 ottobre 1988, [B.], [A.] e [W.] avevano svolto lavori di montaggio per il loro datore di lavoro a Sarnen. Successivamente, si recarono insieme in un ristorante, dove bevvero numerosi giri di caffè-grappa fino a sera. Verso le 18:45, [B.] e [A.] salirono sull'auto aziendale, con [B.] alla guida. Poco dopo si verificò una collisione, in cui [B.] presentava un tasso alcolemico nel sangue di almeno 2,00 e al massimo 2,67 per mille in peso.
Il Tribunale superiore del Cantone di Obvaldo ha condannato [W.] e [A.] per complicità nella guida in stato di ebbrezza a multe. I due condannati hanno successivamente presentato un ricorso di nullità federale.
Legge
Il Tribunale di Cassazione conferma la sua giurisprudenza secondo la quale la complicità nella guida in stato di ebbrezza è possibile non solo attraverso contributi all'atto che favoriscono direttamente la guida, ma anche attraverso contributi all'atto che favoriscono lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo. Nel caso in questione, il tribunale ritiene che tale promozione del consumo di alcol consista nel fatto che i ricorrenti hanno partecipato insieme al conducente [B.] a una bevuta e si sono a vicenda ordinati e pagati "giri".
Il tribunale afferma che, secondo l'esperienza comune della vita, il bere insieme e l'ordinarsi e pagarsi reciprocamente "giri" promuove il consumo di alcol dei partecipanti. Anche se nessuno dei tre partecipanti…