Fatti
Il cittadino italiano X. e sua moglie Y. sono stati divorziati il 29 giugno 2012. Ad entrambe le parti è stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita in tale procedimento. Il 10 settembre 2012, X. ha presentato appello contro la sentenza di divorzio e ha richiesto una riduzione degli alimenti. Ha anche richiesto l'assistenza giudiziaria gratuita per il procedimento di appello.
Con ordinanza del 18 dicembre 2012, il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha concesso ad entrambe le parti l'assistenza giudiziaria gratuita completa per il procedimento di appello. Pochi mesi dopo, il 22 marzo 2013, il Tribunale superiore ha tuttavia revocato l'assistenza giudiziaria gratuita a X., in quanto ha ritenuto che le sue richieste di appello fossero prive di prospettive di successo.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la revoca dell'assistenza giudiziaria gratuita. Ha affermato che la revoca dell'assistenza giudiziaria gratuita già concessa è in linea di principio possibile solo in caso di peggioramento delle prospettive processuali dalla concessione. Nel caso in esame, tuttavia, non era evidente un tale peggioramento, in quanto il Tribunale…