Fatti
Il 3 marzo 1995 la società W. AG ha richiesto alla Commissione per il diritto fondiario del Cantone di Obvaldo l'autorizzazione per lo scambio della sua particella 1 con la particella 2, di proprietà della Corporazione Y. La Commissione per il diritto fondiario e il Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo hanno respinto la richiesta. La società W. AG ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il Tribunale federale doveva esaminare se per il previsto scambio tra i due non coltivatori diretti sussistesse un "motivo importante" ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LDFR, che giustificherebbe un'autorizzazione eccezionale.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che sussisteva un motivo importante ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LDFR. Sebbene non si verificasse alcuno dei casi speciali elencati nell'art. 64 cpv. 1 lett. a-f LDFR, il Tribunale ha ritenuto che il previsto scambio fosse compatibile con gli obiettivi di politica agraria della LDFR.
Da un lato, lo scambio ha comportato che la Corporazione Y. abbia ottenuto molto più terreno agricolo, che presumibilmente avrebbe affittato ai suoi membri. Ciò ha facilitato l'accesso alla terra agricola per i coltivatori diretti, il che corrisponde agli obiettivi della LDFR.
D'…