Fatti

La fondazione collettiva Swiss Life BVG ha intentato una causa contro L., proprietario di un'impresa di intonacatura, che è stato affiliato ad essa dal gennaio 1984 alla fine di marzo 1997. L'istituto di previdenza sosteneva che L. non avesse registrato il dipendente soggetto all'assicurazione obbligatoria P. e che per i periodi di impiego negli anni 1985-1995 fossero dovuti contributi del datore di lavoro e del lavoratore nonché interessi di mora per un importo totale di Fr. 45'693.-.

Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha respinto la domanda, in quanto i crediti rivendicati erano prescritti. La fondazione collettiva ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico.

Legge

Il Tribunale federale ha modificato la sua precedente giurisprudenza e deciso che la scadenza delle richieste di contributi derivanti dalla successiva costituzione di un rapporto previdenziale individuale non avviene in linea di principio solo con la conclusione del contratto di previdenza, ma già con la scadenza del premio per la prestazione lavorativa soggetta a contributi. Ciò vale indipendentemente dal fatto che l'istituto di previdenza fosse a conoscenza dell'esistenza del rapporto previdenziale.

Tuttavia, la scadenza può essere eccezionalmente posticipata fino alla presa di conoscenza (computabile) dell'istituto di previdenza, se il datore di lavoro è responsabile di…