Fatti

Il caso riguarda un incidente mortale avvenuto su un cantiere edile nel 1974. Una linea elettrica ad alta tensione attraversava il cantiere del Nuovo centro scolastico di A. in costruzione. Una gru a torre alta 20 metri era stata installata a una distanza di 21 metri dalla linea elettrica, con un braccio girevole di 27 metri che poteva oltrepassare la linea di 10 metri. Nel tardo pomeriggio del 4 luglio 1974, il muratore C. si era posto di propria iniziativa al posto di manovra della gru per trasportare tavole di legno, mentre il muratore [D.] gli segnalava la posizione del gancio rispetto alla linea elettrica. Durante le manovre, uno dei cavi della gru aveva toccato un conduttore in tensione, provocando l'elettrocuzione di [D.] quando aveva cercato di interrompere l'alimentazione elettrica della gru.

Il Procuratore pubblico aveva formulato atto di accusa nei confronti dell'architetto [E.], quale direttore dei lavori, e di [F.], quale esecutore delle opere, nonché nei confronti di due dipendenti dell'impresa elettrica. Il giudice di prima istanza aveva dichiarato i quattro imputati colpevoli di omicidio colposo e aveva riconosciuto [E.] e [F.] colpevoli anche di violazione delle regole dell'arte edilizia.

Legge

La questione centrale riguarda la responsabilità dell'architetto [E.], in qualità di direttore dei lavori, per la violazione delle regole dell'arte edilizia. Il Tribunale federale ha rilevato che, secondo l'art. 229 CP, la direzione dei lavori è tenuta a vigilare affinché siano osservate le misure di sicurezza necessarie, anche se l'impresario è il primo responsabile di tali obblighi.

Pur avendo delegato la direzione dei lavori al suo collaboratore G., [E.] non era liberato dalla sua responsabilità. Egli aveva l'obbligo di scegliere, istruire e sorvegliare…