Fatti

Il caso riguarda un assicurato, S., che ha ricevuto una decisione dell'ufficio AI Schaffhausen che gli ha concesso una rendita di invalidità di un quarto a partire dal 1° ottobre 2002, sulla base di un grado di invalidità del 40 %. S. ha presentato un'opposizione a questa decisione l'11 dicembre 2003, chiedendo un complemento di indagine medica e una nuova decisione. L'ufficio AI ha successivamente emesso una decisione di revisione il 27 gennaio 2004, annullando la decisione iniziale e rifiutando la rendita di invalidità per assenza di invalidità che dia diritto a una prestazione. L'ufficio AI ha successivamente archiviato l'opposizione come senza oggetto.

Il tribunale cantonale ha annullato le decisioni dell'ufficio AI e ha rinviato la causa affinché l'assicurato potesse ritirare la sua opposizione se l'ufficio AI decidesse di annullare la rendita di invalidità inizialmente concessa.

Legge

La decisione del tribunale federale si basa sull'articolo 12 comma 2 dell'ordinanza sulla procedura amministrativa (OPGA), che prevede che l'assicuratore debba informare l'opponente del rischio di trovarsi in una posizione più sfavorevole (reformatio in peius) e della possibilità di ritirare l'opposizione. Il tribunale ritiene che questa disposizione sarebbe priva di senso se l'assicuratore potesse annullare o modificare la decisione contestata senza avvertire l'opponente e rendere una decisione in revisione nel senso di una reformatio in peius.

Il tribunale federale ritiene che l'ufficio AI abbia violato l'articolo 12 comma 2 OPGA e il diritto dell'assicurato di essere ascoltato rendendo una decisione di revisione senza averlo avvertito della…