Fatti
La controversia oppone la signora R., committente, all'impresa T., incaricata dell'esecuzione dei lavori di falegnameria e carpenteria per la costruzione di un chalet. L'aggiudicazione deriva da un accordo verbale concluso nella primavera del 1979, sulla base di una offerta stabilita il 22 marzo 1979, di un importo totale di 71'211 franchi. I lavori sono durati fino alla prima metà di ottobre 1979, con ritardi dovuti in parte a lavori supplementari ordinati dalla signora R.
Al termine dei lavori, T. ha inviato la sua fattura di 90'199 fr. 45 all'architetto responsabile della costruzione, che era autorizzato dal committente a trattare con gli imprenditori e a ricevere tutta la corrispondenza. Quattro mesi dopo, la signora R. ha stabilito il proprio calcolo, con deduzioni di un importo globale di 3'122 fr. 85, di cui un indennizzo di 1'000 franchi per ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché uno sconto del 6%. T. ha contestato questo calcolo, e la sua fiduciaria ha stabilito un nuovo calcolo presentando un saldo dovuto di 8'393 fr. 45 dopo deduzione degli acconti versati.
T. ha aperto un'azione contro la signora R. per il pagamento di 8'393 fr. 45 con interesse al 5% a partire dal 16 ottobre 1980. La convenuta ha concluso per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per il pagamento di 5'000 franchi. Il Tribunale cantonale del Vallese ha condannato la convenuta a pagare l'importo di 8'393 fr. 45 con interesse al 5% a partire dal 16 ottobre 1980 e ha respinto la domanda riconvenzionale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in riforma della convenuta e ha considerato che il Tribunale cantonale non aveva esaminato la fondatezza delle deduzioni operate dalla convenuta nel suo calcolo. La corte cantonale aveva considerato che la contestazione della convenuta costituiva un abuso di diritto, poiché era stata sollevata quattro mesi e mezzo dopo la ricezione del calcolo del ricorrente.
Tuttavia, il Tribunale federale ha giudicato che la non-contestazione, per alcuni mesi, di una fattura dettagliata di imprenditore non può essere considerata come un'accettazione tacita di questa fattura. L'art. 6 CO non è applicabile in questo caso, e…