Fatti
X. è proprietaria di un fondo su cui grava un diritto di passaggio a favore del fondo confinante di Y. Il 25 aprile 2012 il Tribunale distrettuale di B. ha emesso, su richiesta di X., una decisione provvisoria che vietava a Y. di ostacolare il passaggio sulla strada di accesso. Il Tribunale distrettuale ha assegnato a X. un termine di due mesi dalla passata in giudicato della decisione per far valere giudizialmente il suo diritto. Nell'istruzione sui rimedi giuridici, il Tribunale distrettuale ha menzionato che il ricorso non sospende la passata in giudicato e l'esecutività.
Il 6 luglio 2012 X. ha presentato la domanda. Tuttavia, il Tribunale distrettuale non vi ha fatto seguito, in quanto a suo avviso il termine di due mesi per la prosecuzione della causa era già iniziato a decorrere il 27 aprile 2012 e quindi non era stato rispettato. Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna ha respinto il ricorso di X. con la medesima motivazione.
X. ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale doveva chiarire se il ricorso contro la decisione provvisoria sospenda o meno l'efficacia formale. I tribunali cantonali e la parte resistente sostenevano che la decisione di prima istanza fosse divenuta immediatamente passata in giudicato. X., invece, riteneva che il ricorso fosse in ogni caso un rimedio ordinario e quindi sospendesse l'efficacia formale.
Il Tribunale federale ha accolto l'argomentazione di X. Secondo la dottrina prevalente, l'efficacia formale si realizza quando una sentenza non può più essere impugnata con un rimedio ordinario. Il ricorso rappresenta, secondo il messaggio relativo al Codice di procedura civile, un rimedio ordinario. Sebbene una parte della dottrina…