Fatti
V., nato nel 1957, aveva sposato R. il 28 febbraio 1985. Dal matrimonio sono nati due figli, J. (nato nel 1985) e M. (nato nel 1987). Con sentenza del Tribunale distrettuale X del 11 gennaio 1990, il matrimonio è stato sciolto, con l'affidamento dei due figli alla potestà genitoriale della madre. In base all'accordo giudizialmente approvato del 22 novembre 1989 sulle conseguenze accessorie del divorzio, V. è stato obbligato a pagare un assegno di mantenimento mensile indicizzato di Fr. 400.-- per ciascuno dei due figli fino al compimento del 10° anno di età.
Con decisione del 13 marzo 1990, la Cassa di compensazione ha comunicato a V. che a partire da febbraio 1990 non gli sarebbe più stata corrisposta alcuna rendita supplementare, in quanto la sua ex moglie non provvedeva prevalentemente al mantenimento dei figli a lei affidati. V. ha quindi presentato reclamo presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea Campagna.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dovuto esaminare se V. avesse diritto a una rendita supplementare per la sua ex moglie nel periodo dal 1° febbraio 1990 al 31 maggio 1991. Ciò dipende dal fatto che la donna abbia provveduto prevalentemente al mantenimento dei figli a lei affidati durante il periodo in questione.
Il Tribunale è giunto alla conclusione che l'ex moglie di V. abbia provveduto prevalentemente al mantenimento dei figli a lei affidati nel periodo ancora controverso. Sebbene in precedenti decisioni il Tribunale avesse ridotto di un quarto gli importi per la determinazione del fabbisogno di mantenimento dei figli, stabiliti da Winzeler in collaborazione con l'Ufficio della gioventù del Cantone di Zurigo, alla luce di nuovi studi che dimostrano un…