Fatti

Il sig. B., nato nel 1939 nei Paesi Bassi, risiede in Svizzera dal ottobre 1961 e possiede, oltre alla cittadinanza olandese, anche quella svizzera dal 2001. La Cassa di compensazione del Cantone di San Gallo gli ha riconosciuto a partire dal 1° agosto 2002 una rendita parziale ordinaria di vecchiaia anticipata di 1'291.- CHF al mese, calcolata sulla scala delle rendite 42. B. ha presentato un ricorso chiedendo l'attribuzione di una rendita completa. Egli ha sostenuto che i due anni di anticipazione del pensionamento (2002 e 2003) dovrebbero essere considerati come periodi contributivi. Inoltre, si è richiamato al fatto che, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC) con la Comunità europea il 1° giugno 2002, non dovrebbe essere discriminato nella determinazione della sua rendita di vecchiaia.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha spiegato che, in base all'ALC e ai relativi regolamenti di coordinamento (Reg. n. 1408/71 e Reg. n. 574/72), i periodi assicurativi maturati nei Paesi Bassi non devono essere presi in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia svizzera. La Svizzera ha potuto mantenere il calcolo autonomo della rendita, in quanto non viola il principio dell'UE secondo cui l'importo calcolato in base alle norme nazionali non può essere inferiore all'importo risultante dalla totalizzazione dei periodi assicurativi e dal metodo pro rata.

Anche se il ricorrente avesse maturato periodi assicurativi nei Paesi Bassi fino al suo trasferimento in Svizzera all'età di 23 anni, questi non…