Fatti
X. e Y. sono proprietari di fondi confinanti ad A. Per consentire a Y. l'accesso al suo fondo, hanno concordato che sul fondo di X. verrà costruito un garage a due posti e che su una metà di esso sarà costituito un diritto di superficie a favore di Y. In un accordo del 11 dicembre 1980, X. si è impegnato a costituire a favore di Y. un diritto di superficie indipendente sulla metà occidentale del garage a due posti.
In seguito, Y. ha presentato una domanda giudiziale per costringere X. ad adempiere a tale accordo. Il Tribunale cantonale ha accolto la domanda. X. ha quindi interposto appello al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che la costituzione di un diritto di superficie su una metà di un garage a due posti è giuridicamente impossibile, poiché le due metà del garage sono costruttivamente e funzionalmente inscindibili. Il garage a due posti costituisce un'unica costruzione, che non consente la divisione della proprietà ai sensi dell'art. 675 CC.
Pertanto, l'accordo delle parti del 11 dicembre 1980, in base al quale X. avrebbe dovuto costituire a favore di Y. un diritto di superficie su una metà del garage, risulta nullo. La sentenza impugnata, che ha obbligato…