Fatti

Il caso riguarda il calcolo del contributo AVS per una persona non attiva professionalmente che è stata soggetta all'obbligo contributivo solo per un mese. La cassa di compensazione aveva calcolato il contributo sulla base dell'intero patrimonio al 31 dicembre 2004 e di una ripartizione proporzionale in base alla durata dell'obbligo contributivo di un mese. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha annullato la decisione di opposizione e rinviato il caso all'amministrazione affinché determini il contributo sulla base del patrimonio al 31 dicembre 2004 senza proratizzazione.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo la conferma della decisione di opposizione. Il ricorrente e la cassa di compensazione hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo. Ha affermato che il metodo di calcolo della cassa di compensazione e dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali era contrario alla legge e all'ordinanza.

Secondo la legge e l'ordinanza, il contributo delle persone non attive professionalmente deve essere calcolato in base alle loro condizioni sociali, con un contributo massimo annuo di CHF 8'400.-. Questo contributo massimo è dovuto a partire da un patrimonio di CHF 4 milioni.

In caso di obbligo contributivo infrannuale, il contributo massimo di CHF 8'400.- deve essere ricalcolato in proporzione alla durata dell'obbligo contributivo. La procedura dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di…