Fatti
L'assicurato percepiva dal 1° gennaio 1977 una rendita d'invalidità intera al 100%. La Cassa di compensazione ha ridotto la rendita mediante decisione del 17 maggio 1978 con effetto dal 1° giugno 1978 a una mezza rendita, poiché la Commissione dell'assicurazione invalidità aveva stimato il grado d'invalidità al 50%. L'assicurato ha presentato reclamo contro questa decisione, che è stato accolto e annullato dalla Commissione cantonale di ricorso di Basilea Città.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio del caso all'amministrazione per ulteriori accertamenti.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che la questione se il grado d'invalidità sia cambiato in misura rilevante per il diritto alla rendita non può essere decisa sulla base degli atti disponibili. Una valutazione affidabile dell'invalidità richiede un esame psichiatrico dell'assicurato, una perizia di un internista e accertamenti sulle possibilità di reintegrazione professionale.
Pertanto, il Tribunale annulla sia la decisione cantonale che la decisione di…