Fatti
Con sentenza del Tribunale distrettuale Z. del 5 settembre 1995, il matrimonio di C.L. e D.L. è stato sciolto. Le due figlie A.L. e B.L. sono state poste sotto la potestà genitoriale della madre (D.L.). D.L. ha sposato E.M. il 25 aprile 1997 e da allora porta il cognome "M".
Con istanza del 11 luglio 1997, D.M. ha presentato alla Direzione degli Interni del Cantone di Zurigo la richiesta di consentire ad A.L. e B.L. di portare anch'esse il cognome "M". C.L. ha chiesto il rigetto della richiesta. Con decisione del 6 novembre 1997, la Direzione degli Interni ha accolto la richiesta e autorizzato A.L. e B.L. a modificare il loro cognome in "M".
C.L. ha presentato ricorso contro tale decisione, a seguito del quale il Tribunale cantonale superiore (II Sezione civile) il 15 giugno 1998 ha deciso di annullare la decisione impugnata. A.L. e B.L. hanno presentato un ricorso federale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e l'accoglimento della richiesta di modifica del nome.
Legge
Il Tribunale federale si è recentemente discostato dalla sua prassi piuttosto generosa di consentire ai figli di genitori divorziati di assumere il cognome del patrigno. Ha sottolineato che il giudizio della società sulle relazioni familiari al di fuori del matrimonio è cambiato e che pertanto non si può più argomentare sulla base degli svantaggi sociali a cui i bambini sarebbero esposti a causa della differenza di cognome.
Il Tribunale superiore ha giustamente riconosciuto che…