Fatti

Con contratto del 19 febbraio 1981, il ricorrente W. in qualità di committente affidò all'architetto R. diversi lavori di architettura per la costruzione di una nuova casa unifamiliare. Concordarono un compenso forfettario di Fr. 32'000.-- e dichiararono la norma SIA 102 (edizione 1969), ad eccezione degli artt. 5.5 e 6.1, parte integrante del contratto.

Il 12 maggio 1981, il convenuto redasse un "preventivo approssimativo" che prevedeva costi di costruzione complessivi di Fr. 507'600.--. Il 16 giugno 1981 questo fu sostituito da un altro "preventivo approssimativo" che calcolava costi di costruzione complessivi di Fr. 440'700.-- (escluso il garage di Fr. 26'000.--)

Il ricorrente ha rivendicato un danno di Fr. 100'000.-- causato da un superamento dei costi del 30-50%, per il quale il convenuto dovrebbe essere responsabile. Il Tribunale cantonale di San Gallo ha condannato il convenuto a pagare al ricorrente Fr. 51'000.-- oltre agli interessi.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso e conferma la sentenza impugnata.

Se il preventivo dei costi viene superato ed è responsabilità dell'architetto, bisogna distinguere se i maggiori costi siano dovuti a costi aggiuntivi o all'imprecisione del preventivo o a una mancata supervisione dei costi. La responsabilità per costi aggiuntivi causati in modo contrario al contratto sussiste indipendentemente dalla redazione di un preventivo dei costi; l'architetto…