Fatti
Il caso riguarda il diritto agli assegni familiari durante un congedo non retribuito. S., nata nel 1974, dopo il suo congedo di maternità ha usufruito inoltre di un congedo non retribuito dal 30 settembre 2009 al 6 febbraio 2010. La Cassa di compensazione familiare dell'Associazione per le assicurazioni sociali delle istituzioni pubbliche del Cantone di Berna (FAK ÖKB) ha respinto per questo periodo il diritto agli assegni familiari. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico con l'obiettivo di annullare la decisione di prima istanza e rinviare il caso all'istanza precedente.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. È giunto alla conclusione che né la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) né l'Ordinanza sugli assegni familiari (OAFam) offrono una base giuridica per il diritto agli assegni familiari durante un congedo non retribuito senza una motivazione specifica. La direttiva dell'UFAS (FamZWL), che prevede tale diritto, va oltre le disposizioni di legge e regolamentari e pertanto manca di una base giuridica.
Il Tribunale federale ha spiegato che il legislatore nell'art. 13 cpv. 1 LAfam ha sancito il principio secondo cui il diritto agli assegni familiari sorge e si estingue con il diritto al salario. Per le eccezioni, ha concesso al Consiglio federale un ampio margine di discrezionalità. Nell'OAFam, il Consiglio federale ha quindi disciplinato casi specifici in cui il diritto agli assegni familiari sussiste anche in assenza di un diritto al salario, come ad esempio durante il congedo di maternità o il…