Fatti
[C.] è un tassista autonomo a Zurigo. L'ufficio del giudice di polizia della città di Zurigo lo ha multato perché dal 1° gennaio 1979 al 10 febbraio 1979 ha tenuto in funzione il cronotachigrafo solo durante le corse in taxi, non anche durante i viaggi privati. Inoltre, in tre giorni non ha rispettato la pausa di riposo obbligatoria di almeno mezz'ora dopo cinque ore e mezza di lavoro.
Il giudice monocratico penale del tribunale distrettuale di Zurigo ha assolto [C.] dall'accusa di violazione dell'art. 3 cpv. 4 OTR (funzionamento del cronotachigrafo). Il tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso di nullità del tribunale di polizia contro questa sentenza.
L'ufficio del giudice di polizia presenta ora un ricorso di nullità federale chiedendo che [C.] venga condannato anche per violazione dell'art. 3 cpv. 4 OTR.
Legge
Il Tribunale federale decide che il tassista autonomo non è obbligato, né in base all'art. 3 cpv. 4 OTR né in base alle disposizioni dell'ordinanza sui conducenti, a tenere in funzione il cronotachigrafo durante i viaggi privati con il suo taxi.
L'art. 3 cpv. 4 OTR mira a facilitare l'accertamento degli incidenti. Questa disposizione obbliga però solo i conducenti dei veicoli menzionati nell'art. 33 cpv. 3 lett. a e b OAV (autocarri pesanti, ecc.) a tenere in funzione il cronotachigrafo durante tutti i viaggi, poiché l'installazione di un cronotachigrafo è prescritta per questi veicoli a causa delle loro caratteristiche. Per i taxi utilizzati per il trasporto di passeggeri a scopo di lucro, non sussiste un tale obbligo ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 OTR.
Nemmeno dalle disposizioni dell'ordinanza sui conducenti si può dedurre un obbligo per il tassista autonomo di tenere in…