Fatti

Il caso riguarda la responsabilità dell'esperto contabile X. in qualità di organo di revisione della società per azioni Z. (SA [Z.]). La SA [Z.] si trovò in difficoltà finanziarie, a seguito delle quali la SA [F.] sotto la guida di [M.] acquistò azioni della SA [Z.] e ne sostenne il risanamento. In seguito, [M.] e la SA [F.] hanno intentato una causa contro X. per il pagamento di un totale di 1,37 milioni di franchi, sostenendo che X. fosse responsabile per la sua attività come organo di revisione.

Il Tribunale di commercio ha respinto la domanda, in quanto i ricorrenti non erano più creditori della SA [Z.] al momento dell'introduzione della causa. Su appello dei ricorrenti, il Tribunale federale ha annullato la sentenza e rinviato il caso all'istanza precedente per l'integrazione dei fatti e una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha chiarito che, ai fini della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 754 CO, non è rilevante se fossero ancora creditori della SA [Z.] al momento dell'introduzione della causa. Ciò che conta è se siano stati danneggiati direttamente come creditori, anche se hanno successivamente perso la loro posizione di creditori.

Il Tribunale di commercio aveva negato la legittimazione attiva in quanto i ricorrenti avevano ceduto o condonato parzialmente i loro crediti nei confronti della SA [Z.] nel corso del risanamento. Tuttavia, il Tribunale federale la pensa diversamente: anche se i ricorrenti hanno perso la…