Fatti
La Fondazione di previdenza del personale (PFS) era un istituto di previdenza registrato. [G.] era membro del consiglio di fondazione e [B.] direttore finanziario della società fondatrice X. AG. L'organo di controllo della PFS è stato la società D. AG (dal 2006: [H. AG]) dal 1992 al 1994. Dopo il fallimento della X. AG, la PFS in liquidazione ha intentato un'azione di risarcimento danni contro [G.], [B.] e la H. AG.
Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha respinto la domanda contro [B.] e la H. AG. La PFS in liquidazione e la Fondazione Fondo di garanzia LPP hanno presentato ricorso contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che non si può rimproverare alcuna violazione dei doveri all'organo di controllo [H. AG] in relazione alla perdita patrimoniale derivante dall'acquisto dell'immobile Y. L'investimento patrimoniale non è stato effettuato dalla stessa [H. AG] e il semplice fatto che i limiti normativi siano stati quasi esauriti non può essere considerato un agire ai limiti della legalità.
Tuttavia, il Tribunale federale ha negato a torto un comportamento contrario ai doveri della [H. AG] per quanto riguarda il credito in conto corrente non garantito nei…